Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dai capi dal II al XVIII, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando altresì le necessarie modifiche alle norme di procedura relative alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria.
      3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono sottoposti al parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato e delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. I pareri sono resi entro un mese dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      5. Decorso il termine di cui al comma 4, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, affinché sia

 

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espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di quattro mesi.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 4.